4 ottobre 2009

Di Pietro e compagnia bella si ripassino la Costituzione!


Anche io ho firmato e promosso l'appello lanciato da Il Fatto Quotidiano per chiedere al Presidente della Repubblica di non firmare lo scudo fiscale; diciamo che sarebbe potuta essere l'ultima ratio. Tuttavia c'è da dire che il Presidente della Repubblica non è un giudice costituzionale di prima istanza. L'art 87 al comma 5 dice chiaramente : Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Questo comma, letto assieme al primo dello stesso articolo, che lo fa rappresentante dell'unità nazionale, nonché la sua posizione esterna a qualunque potere ma in contatto con tutti (militare,politico-esecutivo, politico-legislativo e della giustizia), rende la sua, una figura di "garanzia", di bilanciamento fra i vari soggetti del sistema costituzionale italiano.

Detto questo : può un Presidente dichiarare incostituzionale e rifiutarsi di firmare ? in realtà no. Il Presidente può, al massimo, rimandare alle camere un testo se ritiene che questo abbia gravi e palesi indizi di incostituzionalità. Il suo non può essere un giudizio giurisprudenziale perché non è quello il suo compito, può al massimo essere un'indicazione; tanto che, pure se dovesse rinviare il testo alle camere, le indicazioni segnate nella motivazione di rinvio, potrebbero anche non essere ascoltate ed il testo potrebbe essere rivotato nel medesimo modo.

Il Presidente della Repubblica è un organo di bilanciamento fra i poteri, non di giudizio; per quello c'è la Corte Costituzionale, cui prego i parlamentari dell'opposizione di accedere; anche se verrebbe ad essere un atto meramente simbolico, in quanto i reati e gli illeciti ormai estinti non potrebbero essere ripresi (in base al principio di garanzia) e con l'anonimato potrebbe essere che non si riesca a recuperare i nominativi dei titolari che hanno rimpatriato i soldi. Nel caso, staremo a vedere.

NON SI DIANO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA LE COLPE DEL LEGISLATIVO E DELL'ESECUTIVO : SONO IL PARLAMENTO ED IL GOVERNO A DETENERE IL POTERE DI LEGIFERARE, NON LA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA E CHI SI SCAGLIA CONTRO IL PRESIDENTE, È MEGLIO CHE SI LEGGA UN PÒ LA COSTITUZIONE.

Insomma, se governo e parlamento fanno leggi intollerabili, la colpa è del parlamento e del governo, quindi dei parlamentari che quel decreto lo hanno votato, quei ministri che quel decreto lo hanno votato, e pure di quei parlamentari che quel giorno non c'erano. Al più, si può dire ai cittadini che hanno sbagliato partiti da votare ma non si faccia l'errore di attribuire le colpe a chi di responsabilità non ne può avere.

Non è perché si fa un appello al Presidente che si può pretendere di cambiare la Costituzione, se la si vuole cambiare, si propongano iniziative parlamentari.

Quindi Di Pietro la smetta con dichiarazione infanganti come quella rilasciata dopo il voto, dando del vile al nostro presidente!

Art. 87. FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.


Art. 136. Funzioni della Corte Costituzionale

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.



LINK :



FONTI E DISCIPLINA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Andrea Longoni

2 commenti:

  1. e gli assenti del Pd al momento del voto? oltre che bocciare il decreto avrebbero aperto una crisi di governo essendo stata posta la fiducia...il Pd e compagnia bella ripassino questo fatto e provino immensa vergogna

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  2. @ ema, spero che tu legga la risposta; l'articolo l'ho scritto io sul mio blog http://andrealongoni.ilcannocchiale.it e ho visto ora che l'avevano pubblicato anche sul blog di GDLecco.

    se quei trenta ci fossero stati, la maggioranza avrebbe ritardato il voto e avrebbero chiamato i loro assenti; è una prassi ormai in auge da anni.
    Il punto comunque non è questo, il rispetto per le istituzioni non viaggia a giorni alterni ( o a partiti alterni ) deve esserci "punto!" Altrimenti si concedono sponde, come questa, per cui berlusconi ha potuto dire che Napolitano con la sua firma aveva garantito la costituzionalità del lodo alfano. Le regole ci sono e bisogna rispettarle.

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